STATUTO DEL CLUB ITALIANO LAGOTTO
(versione
armonizzata secondo i principi indicati dall’E.N.C.I.)
Costituzione
e scopi
Art. 1 - E' costituita, con sede in Bagnara di Romagna (RA)
presso la Fondazione Internazionale "Antonio Morsiani" di Studi
sul Cane, la Società Specializzata denominata "Club Italiano Lagotto
Quintino Toschi (C.I.L.)". Essa mira a svolgere ogni più efficente
azione per migliorare, incrementare e valorizzare il cane di razza Lagotto
Romagnolo ed a potenziarne la selezione e l'allevamento,
svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e
fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale
prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine IL Club
Italiano Lagotto Quintino Toschi (C.I.L.) fornisce periodicamente all’ENCI
una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di
selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
Art. 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra
l’Associazione:
a)
propaganda
la divulgazione ed il miglioramento della suddetta razza ed assiste, nei
limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative
che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi
anzidetti;
b)
è associata
all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo
Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo
scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto
l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione
dell’ENCI;
c)
organizza
manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'E.N.C.I. oppure con
altri enti o società specializzate anch'essi interessati a tali
iniziative, richiedendo l'approvazione preventive ed il riconoscimento
dell'E.N.C.I. nel quadro e con la disciplina da questi stabiliti;
d)
presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente
dell’Associazione ha l’onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle
richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
-
di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le
variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di
rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti
adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione
delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.
e)
aderisce in
qualità di socio fondatore all'Unione Mondiale dei Clubs del Lagotto
Romagnolo (U.M.LAG.).
SOCI
Art. 3 - Possono essere soci del Club Italiano Lagotto
Quintino Toschi (C.I.L.) tutti i cittadini italiani e stranieri di
accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della
razza Lagotto Romagnolo e la cui domanda di associazione, presentata nei
modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
Art. 4 - I soci si dividono in soci ordinari e soci
sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, od
in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima, sono uguali; è
diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci
sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle
iniziative ed alla attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare
soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel
campo della cinofilia ed in particolare per la razza tutelata. Ai soci
onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della
quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18
anni. Possono aderire alla società anche ragazzi al di sotto dei 18 anni,
con quota associativa pari alla metà di quella ordinaria.
Art. 5 - Per far parte in qualità di socio del Club Italiano
Lagotto Quintino Toschi (C.I.L.) occorre avanzare domanda scritta e
firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche
precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello
statuto sociale e la disciplina relativa, nonchè ad osservare le
disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Il
Consiglio esaminerà le domande di ammissione entro la sua prima riunione
utile. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di
mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi
della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla
sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente
dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione
della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del
quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere
istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 6 - L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria
deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di
contributo associativo non è rivalutabile, nè rimborsabile ed è
intrasmissibile a terzi.
Art. 7 - L'adesione alll’Associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando in ogni caso il diritto di recesso. Chiunque aderisca alla società
può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal
novero dei partecipanti all’Associazione stessa, dandone comunicazione
al Consiglio per lettera raccomandata; tale recesso (salvo che si tratti
di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato)
ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il
Consiglio riceve la notifica della volontà di recesso.
Art. 8 - La qualità di socio si perde:
a)
per
dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
b)
per morosità,
che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo
di ogni anno;
c)
per
espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del
Consiglio.
Art. 9 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci
regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale
per l'anno in corso.
ORGANI SOCIALI
Art. 10 - Sono organi dell’Associazione:
a)
l'Assemblea
dei Soci
b)
il Consiglio
Direttivo composto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci
c)
il
Presidente
d)
il Comitato
dei Probiviri
e)
il Collegio
Sindacale o dei revisori dei conti
f)
il Comitato
Tecnico
g)
la
Commissione Lavoro
ASSEMBLEA GENERALE DEI
SOCI
Art. 11 - L'Assemblea Generale è composta dai soci in
regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso ed è
l'organo sovrano dell’Associazione stessa. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e
democraticità associativa ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore,
ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da
un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore
di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state
intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni
o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato
possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non
è ammesso il voto per posta.
Art. 12 - L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal
Presidente oppure, qualora questo lo richieda o sia per qualche motivo
impedito, dal Vice Presidente o da un socio chiamato dai presenti a
presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione
sull'ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta
verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed
eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il
conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei
voti: in caso di parità la decisione è nulla, per cui si procederà ad
altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al
conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 13 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una
volta all'anno in località da destinarsi di volta in vota, entro e non
oltre il 31 di maggio e comunque secondo i termini previsti dalla legge,
per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per
l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via
straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo
ritenga necessario il Presidente, il Consiglio, oppure quando ne sia fatta
domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno
un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata,
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione,
sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da
trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro
degli Aderenti all’Associazione, nonchè ai componenti del Consiglio ed
ai sindaci almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga
al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa, salvo
disguido postale, in ogni caso farà fede il timbro postale di partenza.
Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità,
la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza
raccomandazione, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno
fissato per l'adunanza. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorchè risulti
presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci
ordinari e sostenitori. Secondo l'art. 2369 del CC l'Assemblea sarà
valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti,
purchè convocata in data diversa dalla prima.
Art. 14 - L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a)
sul
programma generale dell’Associazione;
b)
sulla
elezione delle cariche sociali;
c)
sul bilancio
consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d)
sulle
modifiche allo statuto;
e)
sulla misura
della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste
nell'art. 4;
f)
su ogni
altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva
competenza di altro organo sociale.
CONSIGLIO
Art. 15 - Il Consiglio è composto di nove Consiglieri eletti
dall'Assemblea Generale fra i soci. I membri del Consiglio durano in
carica tre anni solari e
possono essere rieletti; qualora durante il triennio
venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi
verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così
eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi
sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare,
invece, più della metà dei Consiglieri eletti, l'intero Consiglio si
intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due
mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei
Soci per le nuove elezioni del Consiglio. Un consigliere aggiuntivo è nominato dall’ENCI e rimane in carica,
indipendentemente dalla durata del Consiglio, fino alla successiva
sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve
annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione
nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi
del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Art. 16 - Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi
statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei
Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e
sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle
domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni,
sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e
ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le
remunerazioni, ecc.
Art. 17 - Il Consiglio provvede altresì alla nomina del
Presidente e di uno (o due) vice Presidenti dell’Associazione, di un
segretario ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il vice
Presidente devono essere eletti fra i consiglieri, il segretario ed il
cassiere possono anche non essere membri del Consiglio, non lo saranno mai
allorchè ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
Art. 18 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni
quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il
Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei
Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente,
o da persona da questi delegata, almeno dieci giorni prima di ciascuna
riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal
vice Presidente o, qualora questi mancasse, dal Consigliere più anziano
di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei
Consiglieri eletti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza
giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati
decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
Art. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esteriori;
vigila e cura perchè siano attuate le deliberazioni del Consiglio e
dell'Assemblea; provvede a quanto si addica all'osservanza delle
disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le
sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte
all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito
dal vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio
disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può
essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere
purchè socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del
Consiglio senza diritto di voto.
PATRIMONIO E
AMMINISTRAZIONE
Art. 20 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
dai beni
mobili ed immobili;
b)
dalle somme
accantonate;
c)
da qualsiasi
altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a)
dalle quote
annuali versate dai soci;
b)
dagli
eventuali contributi concessi da enti o persone;
c)
dalle
attività di gestione
d)
da qualsiasi
altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 21 - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa,
l’Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
associazioni con finalità analoghe, purchè riconosciute dall'E.N.C.I., o
ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 - L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31
dicembre; entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio è convocato per
la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Delle risultanze economiche e
finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a
quando l'Assemblea Generale dei Soci, con l'approvazione del bilancio, non
si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo
approvato dall'Assemblea Generale dei soci sarà trasmesso in copia all'E.N.C.I..
I bilanci debbono restare depositati presso la sede
dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea
convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è
soddisfatta dell’Associazione a spese del richiedente.
Art. 23 - All’Associazione è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè
fondi, riserve o capitale durante la vita della società stessa, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
COLLEGIO SINDACALE O DEI
REVISORI DEI CONTI
Art. 24 - La sorveglianza amministrativa e contabile è
affidata ad un Collegio sindacale composto di tre Sindaci, eletti
dall'Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei
Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente: I Sindaci hanno
la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono
essere invitati. Durante le riunioni del Consiglio possono prendere la
parola solo su argomenti inerenti la loro specifica carica ma non hanno
diritto di voto.
NORME DISCIPLINARI
Art.
25 - Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto
dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti
dell’ENCI, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio nonché le
regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle
decisioni dei Probiviri del Club
Italiano Lagotto Quintino Toschi (CIL) nonché alle decisioni delle
Commissioni di Disciplina dell’ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla
Commissione di Disciplina di prima istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi
previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal
Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri del Club Italiano
Lagotto Quintino Toschi (C.I.L.) sono appellabili avanti la Commissione di
Disciplina di seconda istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto,
sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da
inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del
Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I..
Il Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (CIL) ottempera e da esecuzione
alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di
Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi
e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci fra i soci che
non ricoprono già la carica di Consigliere o di Sindaco, i quali durano
in carica tre anni solari . Uno
dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve
essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio
dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla
riunione, sarà sostituito da un membro supplente. In caso di dimissioni
di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo sarà
sostituito dal supplente fino alla prima riunione dell'Assemblea, che
provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono
essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio che le inoltra al
Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto
e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli,
dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie
giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In
caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria e
cautelare, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti
sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa
la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può
adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti:
censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di
particolare gravità che comportino l'espulsione del socio, il Collegio
dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento
all'Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva
COMITATO TECNICO
Art.
26 - Il Comitato Tecnico viene nominato dal Consiglio ad ogni mandato,
esso è composto da soci C.I.L. che, allevatori, giudici della razza,
medici veterinari o comunque esperti di cinognostica, abbiano le qualità
necessarie per poter garantire e promuovere:
a)
il rispetto
dello Standard della razza;
b)
il controllo
delle malattie genetiche ed ereditarie;
c)
le proposte
di modifica dello Standard;
d)
l’organizzazione
periodica di congressi, riunioni di studio, seminari di aggiornamento
sullo standard per giudici ed allevatori;
e)
l’organizzazione
periodica di corsi per aspiranti giudici della razza e di formazione
tecnica per gli allevatori.
COMMISSIONE LAVORO
Art.
27 - La Commissione Lavoro, composta da soci del C.I.L. con particolare
esperienza in questo settore è nominata dal Consiglio ed ha lo scopo di
promuovere la migliore conoscenza del Lagotto Romagnolo come cane da
tartufi nei modi seguenti:
a)
promuovendo
l'organizzazione di prove di lavoro;
b)
contribuendo
a realizzare ed aggiornare lo Standard di Lavoro della razza;
c)
promuovendo
la formazione dei giudici di prove di lavoro.
Art. 28 - Tutte le cariche in seno all’Associazione sono
gratuite.
Art. 29 - Il presente statuto, dopo l'approvazione
dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea
Generale se non dal Consiglio dell’Associazione, oppure da almeno un
terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso
la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata
dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie, secondo
quanto previsto dall’art. 21 c.c., dovranno essere approvate a
maggioranza dei presenti in una Assemblea Generale in cui siano presenti o
rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere
presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per
ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento
di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Art. 30 - Il Club
Italiano Lagotto Quintino Toschi (CIL) riconosce il potere di indirizzo,
di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in
particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario
o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in
ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI
nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo;
Art. 31 - Per quanto non è previsto nel presente statuto, si
fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di
diritto.