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STATUTO DEL CLUB ITALIANO LAGOTTO
approvato dal Consiglio Direttivo del C.I.L. il 30 ottobre 2023
approvato preventivamente dall’ENCI il 22 novembre 2023
approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci il 13 gennaio 2024
registrato all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ravenna
il giorno 08 febbraio 2024 – serie 3 n°304/2024

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – E’ costituita con Sede Sociale presso l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana Viale Corsica 20, 20137 Milano (MI), con Sede Fiscale presso lo studio del Dottore Commercialista incaricato al momento (Nonni Dott. Giovanni, Dottore Commercialista, Via Giuseppe Mazzini 8, 48121 Ravenna – RA) e Sede Operativa presso il domicilio del Presidente in carica, il Sodalizio cinofilo – Associazione Specializzata no profit denominata ” Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (C.I.L.) “. Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare il cane di razza Lagotto Romagnolo e a potenziarne la selezione e l’allevamento, tutelandone gli aspetti morfologici e di lavoro, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine il Club Italiano Lagotto “Quintino Toschi“ (C.I.L.) fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire e ai risultati ottenuti.

Art. 2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:
a) propaganda la divulgazione e il miglioramento della suddetta razza e assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale ne osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI;
c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’ENCI oppure con altri Enti o Associazioni Specializzate anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva e il riconoscimento dell’ENCI nel quadro e con la disciplina da questi stabiliti;
d) presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
– di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI.
– di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali e ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.
e) può promuovere come fondatore o aderire in qualità di Socio ad Associazioni o Società Specializzate a carattere internazionale istituite a tutela della razza Lagotto Romagnolo e che perseguono gli stessi fini del Club Italiano Lagotto “Quintino Toschi”, previa autorizzazione dell’ENCI.

SOCI

Art. 3 – Possono essere Soci del Club Italiano Lagotto “Quintino Toschi” (C.I.L.) tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Lagotto Romagnolo e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo del C.I.L..

Art. 4 – I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, o in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci Sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all’attività del Sodalizio. Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia e in particolare per la razza tutelata. Ai Soci Onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Possono aderire all’Associazione anche ragazzi al di sotto dei diciotto anni, denominati Soci Juniores, con quota associativa pari al 50% di quella ordinaria e la cui domanda di adesione deve essere accompagnata da un consenso di un genitore o di chi ne fa le veci al quale va allegata la copia di un documento di riconoscimento. Essi possono partecipare alle Assemblee ma senza diritto di voto. Al compimento del diciottesimo anno di età potranno inviare la domanda di ammissione in qualità di Soci Ordinari al Consiglio Direttivo. Tutte le categorie di Soci hanno diritto ad avere i benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto fra l’Associazione e i propri Soci e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni promosse.

Art. 5 – Per far parte in qualità di Socio del Club Italiano Lagotto “Quintino Toschi” (C.I.L.) occorre avanzare domanda scritta e firmata, presentata anche in forma telematica digitale secondo le modalità predisposte dal C.I.L., indirizzata al Consiglio Direttivo e corredata della copia del versamento della quota annuale effettuato. In tale domanda, oltre ai dati personali, Codice Fiscale, telefono, indirizzo e-mail e l’accettazione delle norme sulla privacy ENCI, deve essere anche precisato che il richiedente s’impegna a condividere le finalità che l’Associazione si propone, ad approvare e accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande di ammissione entro la sua prima riunione utile. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto a indicare i motivi della propria decisione.
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che avrà cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea Generale dei Soci utile.
Le domande di ammissione a Socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 6 – L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria delibera la misura delle quote annuali dovute all’Associazione da parte dei Soci. La quota sociale annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.

Art. 7 – L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal Sodalizio dandone comunicazione scritta al Consiglio entro il 31 ottobre.

Art. 8 – La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’Art. 7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 31 ottobre di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
d) per esclusione o decadenza deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci dell’ENCI.
Chi per qualsiasi causa perde la qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti relativamente al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Art. 9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci e da uno nominato dall’ENCI
c) il Presidente
d) il Comitato dei Probiviri
e) il Collegio Sindacale
f) il Comitato Tecnico
g) la Commissione Lavoro

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11 – L’Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa ciascun Socio, sia esso Ordinario oppure Sostenitore, ha diritto a un voto. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Le deleghe devono essere depositate dal Socio cui sono state intestate prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe a un altro. Non è ammesso il voto per posta.

Art. 12 – L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questo lo richieda o sia per qualche motivo impedito, dal Vice Presidente o da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione sull’ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti: in caso di parità la decisione è nulla, per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 – L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in una località del territorio nazionale da destinarsi di volta in volta, entro il 30 di aprile di ogni anno e comunque secondo i termini previsti dalla legge, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente, per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, quando lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
Nel caso di particolari situazioni sancite da disposizioni ministeriali da parte dello Stato Italiano, l’Assemblea Generale dei Soci si potrà svolgere anche in via telematica su piattaforme informatiche disponibili o specificatamente dedicate. In tal caso le votazioni potranno svolgersi anch’esse in forma telematica purché la loro gestione sia conferita a Enti o Società in grado di garantire un corretto svolgimento delle stesse e una certificazione dei risultati espressi.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai Soci dell’invito a parteciparvi.
Questa deve essere spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. L’utilizzo della posta elettronica per l’invio è consentito nei confronti di quei Soci che abbiano dato il proprio assenso alla ricezione della convocazione in modalità telematica. Sarà cura dell’associato comunicare tempestivamente alla Segreteria eventuali cambi d’indirizzo o di recapito.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando risulti presente di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e Sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
I Soci Onorari e i Soci Juniores possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza diritto al voto.

Art. 14 – L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’Associazione;
b) sull’elezione delle cariche sociali (Consiglieri, Probiviri Effettivi e Supplenti, Sindaci Effettivi e Supplenti);
c) sul bilancio consuntivo e preventivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche allo Statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci previste nell’Art. 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – Il Consiglio è composto da nove Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci più uno nominato dall’ENCI. I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti dall’Assemblea Generale dei Soci nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri eletti, l’intero Consiglio s’intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere nominato dall’ENCI rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione e fornire tutte le informazioni che sono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea Generale dei Soci i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, provvede a pubblicazioni di carattere speciale o periodico sulla razza per mantenere alto il rapporto di collaborazione con tutti i Soci, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni; deve adempiere, infine, a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento dell’Associazione che dal presente Statuto non siano riservate alla competenza dell’Assemblea Generale dei Soci.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di uno (o due) Vice Presidenti dell’Associazione, di un Segretario ed eventualmente di un Tesoriere. Il Presidente e il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo, non lo saranno mai quando ricevono una remunerazione per il loro lavoro. Deve costituire il Comitato Tecnico e la Commissione Lavoro nominandone i componenti e deliberando sulle proposte avanzate da questi organi.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci, in una località del territorio nazionale. Per rendere più snella ed efficace l’opera dei componenti il Consiglio Direttivo, consentendo loro una più assidua e facilitata presenza, le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi oltre che in presenza anche in forma remota telematica utilizzando le varie piattaforme di teleconferenza disponibili. In tal caso si assume come luogo d’incontro l’abitazione del Presidente o del Segretario.
Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente, tramite una lettera inviata senza raccomandazione o da una comunicazione inviata in forma telematica a chi dispone di un recapito di posta elettronica, almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione e in ogni caso farà fede il timbro postale di partenza o la data d’invio telematico.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente o, qualora questi mancasse, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri eletti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del
Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci; provvede a quanto si addica all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non Consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea Generale dei Soci senza diritto di voto. La carica di Presidente Onorario va ratificata e confermata a scadenza triennale all’atto dell’insediamento del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
d) dalle quote annuali versate dai Soci;
e) dagli eventuali contributi concessi da Enti o persone;
f) dalle attività di gestione
g) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo, purché lecito.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalità analoghe, purché riconosciute dall’ENCI, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, Comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre al Collegio dei Sindaci per essere poi portato all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei Soci sarà trasmesso in copia all’ENCI.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea Generale dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
I versamenti al fondo di dotazione dell’Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, non si può pertanto procedere alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata a un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali rimangono in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di due Sindaci Supplenti. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere invitati. Durante le riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere la parola solo su argomenti inerenti alla loro specifica carica ma non hanno diritto di voto.
Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuiti per legge; controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell’Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l’esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull’andamento dell’amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l’espletamento del suo compito. Deve, inoltre, compiere la verifica dell’esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l’Associazione e deve accertare annualmente l’effettiva consistenza dei beni di proprietà del C.I.L., vistandone il relativo inventario. Per svolgere tali mansioni può essere coadiuvato da un Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, oppure esterno a esso; questo incarico ha la stessa durata del mandato del Consiglio Direttivo che l’ha nominato.

NORME DISCIPLINARI

Art. 23 – Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI e il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio nonché le regole del buon costume e onore, della deontologia e della correttezza sportiva. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è passibile di sanzioni disciplinari ed è’ soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri del Club Italiano Lagotto“ Quintino Toschi” (C.I.L.) nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri del Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (C.I.L.) sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo Raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Il Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (CIL) ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dall’Assemblea dei Soci dell’ENCI e dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri Effettivi e due Supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i Soci che non ricoprono già la carica di Consigliere o di Sindaco, i quali rimangono in carica tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a
maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito da un membro Supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo sarà sostituito dal Supplente fino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria e cautelare, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell’Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino a un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione del Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.

COMITATO TECNICO

Art. 24 – Il Comitato Tecnico viene nominato o riconfermato dal Consiglio Direttivo ad ogni mandato ed i suoi componenti rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. Sovrintende all’attività di salvaguardia cinotecnica della razza, promuove gli studi di cinognostica applicati al Lagotto Romagnolo, mantiene i rapporti su questi temi con eventuali organizzazioni internazionali. Esso è composto di Soci C.I.L. allevatori, Esperti Giudici della razza, medici veterinari o comunque esperti di cinognostica e della razza, che abbiano le qualità necessarie per garantire e promuovere:
a) il rispetto dello Standard della razza;
b) il controllo delle malattie genetiche ed ereditarie;
c) le proposte di modifica dello Standard;
d) l’organizzazione di congressi, riunioni di studio, seminari di aggiornamento sullo Standard e di formazione tecnica per Esperti Giudici della razza, Aspiranti Giudici e allevatori.

COMMISSIONE LAVORO

Art. 25 – La Commissione Lavoro è composta da Soci del C.I.L. con particolare esperienza in questo settore. I suoi componenti sono nominati o riconfermati dal Consiglio Direttivo a ogni mandato e rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. Possono chiedere di partecipare come membro della stessa tutti i Soci inviando una richiesta rivolta al Consiglio Direttivo che, previa approvazione da parte della Commissione Lavoro, ne sancirà l’appartenenza.
La richiesta deve essere inoltrata tramite e-mail all’indirizzo della Segreteria del C.I.L. oppure tramite lettera sottoscritta inviata sempre alla Segreteria. La Commissione Lavoro ha lo scopo di mantenere alta la consapevolezza della tradizione di lavoro legata alla razza e di incentivare al meglio la conoscenza del Lagotto Romagnolo come migliore cane da tartufi nei modi seguenti:
a) promuovendo l’organizzazione di Prove di Lavoro su tutto il territorio nazionale;
b) contribuendo a mantenere aggiornato lo Standard di Lavoro della razza;
c) promuovendo la formazione degli Esperti Giudici di Prove di Lavoro.
d) mantenendo i rapporti su questi temi con eventuali organizzazioni internazionali e con gli altri Club Lagotto esteri, anche collaborando con loro all’organizzazione di Prove di Lavoro.

Art. 26 – Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite.

Art. 27 – Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea Generale se non dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti in un’Assemblea Generale dei Soci in cui sia presente o rappresentata con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art. 28 – Il Club Italiano Lagotto “Quintino Toschi” (C.I.L.) riconosce all’ENCI il potere d’indirizzo, di vigilanza, di controllo e il diritto e dovere di disporre ispezioni e di sanzioni in caso di mancato funzionamento, di gravi irregolarità e violazioni statuarie, e in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario Straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI e nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art. 29 – Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge e ai principi generali di diritto.

Il PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO
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Paolo Alessandrini                             Luca Rondinini

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