STATUTO DEL CLUB ITALIANO LAGOTTO
(versione armonizzata secondo i principi indicati dall’E.N.C.I.)
Costituzione e scopi
Art. 1 – E’ costituita, con sede in Bagnara di Romagna (RA) presso la Fondazione Internazionale “Antonio Morsiani” di Studi sul Cane, la Società Specializzata denominata “Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (C.I.L.)”. Essa mira a svolgere ogni più efficente azione per migliorare, incrementare e valorizzare il cane di razza Lagotto Romagnolo ed a potenziarne la selezione e l’allevamento, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine IL Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (C.I.L.) fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
Art. 2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento della suddetta razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI;
c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I. oppure con altri enti o società specializzate anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventive ed il riconoscimento dell’E.N.C.I. nel quadro e con la disciplina da questi stabiliti;
d) presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
– di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
– di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.
e) aderisce in qualità di socio fondatore all’Unione Mondiale dei Clubs del Lagotto Romagnolo (U.M.LAG.).
SOCI
Art. 3 – Possono essere soci del Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (C.I.L.) tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Lagotto Romagnolo e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
Art. 4 – I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia ed in particolare per la razza tutelata. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Possono aderire alla società anche ragazzi al di sotto dei 18 anni, con quota associativa pari alla metà di quella ordinaria.
Art. 5 – Per far parte in qualità di socio del Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (C.I.L.) occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonchè ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Il Consiglio esaminerà le domande di ammissione entro la sua prima riunione utile. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 6 – L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, nè rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.
Art. 7 – L’adesione alll’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Chiunque aderisca alla società può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa, dandone comunicazione al Consiglio per lettera raccomandata; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceve la notifica della volontà di recesso.
Art. 8 – La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio.
Art. 9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
ORGANI SOCIALI
Art. 10 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci
c) il Presidente
d) il Comitato dei Probiviri
e) il Collegio Sindacale o dei revisori dei conti
f) il Comitato Tecnico
g) la Commissione Lavoro
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 11 – L’Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.
Art. 12 – L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questo lo richieda o sia per qualche motivo impedito, dal Vice Presidente o da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione sull’ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti: in caso di parità la decisione è nulla, per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 13 – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in località da destinarsi di volta in vota, entro e non oltre il 31 di maggio e comunque secondo i termini previsti dalla legge, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Associazione, nonchè ai componenti del Consiglio ed ai sindaci almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa, salvo disguido postale, in ogni caso farà fede il timbro postale di partenza. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazione, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorchè risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Secondo l’art. 2369 del CC l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, purchè convocata in data diversa dalla prima.
Art. 14 – L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’Associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche allo statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell’art. 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
CONSIGLIO
Art. 15 – Il Consiglio è composto di nove Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale fra i soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri eletti, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio. Un consigliere aggiuntivo è nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Art. 16 – Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc.
Art. 17 – Il Consiglio provvede altresì alla nomina del Presidente e di uno (o due) vice Presidenti dell’Associazione, di un segretario ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri, il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio, non lo saranno mai allorchè ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
Art. 18 – Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente, o da persona da questi delegata, almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente o, qualora questi mancasse, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri eletti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
Art. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perchè siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere purchè socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 20 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dalle attività di gestione
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 21 – In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe, purchè riconosciute dall’E.N.C.I., o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 – L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei soci sarà trasmesso in copia all’E.N.C.I.. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dell’Associazione a spese del richiedente.
Art. 23 – All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della società stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 24 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente: I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati. Durante le riunioni del Consiglio possono prendere la parola solo su argomenti inerenti la loro specifica carica ma non hanno diritto di voto.
NORME DISCIPLINARI
Art. 25 – Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri del Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (CIL) nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri del Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (C.I.L.) sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I.. Il Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (CIL) ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i soci che non ricoprono già la carica di Consigliere o di Sindaco, i quali durano in carica tre anni solari . Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito da un membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo sarà sostituito dal supplente fino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria e cautelare, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione del socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva
COMITATO TECNICO
Art. 26 – Il Comitato Tecnico viene nominato dal Consiglio ad ogni mandato, esso è composto da soci C.I.L. che, allevatori, giudici della razza, medici veterinari o comunque esperti di cinognostica, abbiano le qualità necessarie per poter garantire e promuovere:
a) il rispetto dello Standard della razza;
b) il controllo delle malattie genetiche ed ereditarie;
c) le proposte di modifica dello Standard;
d) l’organizzazione periodica di congressi, riunioni di studio, seminari di aggiornamento sullo standard per giudici ed allevatori;
e) l’organizzazione periodica di corsi per aspiranti giudici della razza e di formazione tecnica per gli allevatori.
COMMISSIONE LAVORO
Art. 27 – La Commissione Lavoro, composta da soci del C.I.L. con particolare esperienza in questo settore è nominata dal Consiglio ed ha lo scopo di promuovere la migliore conoscenza del Lagotto Romagnolo come cane da tartufi nei modi seguenti:
a) promuovendo l’organizzazione di prove di lavoro;
b) contribuendo a realizzare ed aggiornare lo Standard di Lavoro della razza;
c) promuovendo la formazione dei giudici di prove di lavoro.
Art. 28 – Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite.
Art. 29 – Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea Generale se non dal Consiglio dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie, secondo quanto previsto dall’art. 21 c.c., dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti in una Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Art. 30 – Il Club Italiano Lagotto Quintino Toschi (CIL) riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo;
Art. 31 – Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.